Ricorso  della  regione  Liguria,  in  persona del presidente della
 giunta regionale pro-tempore, rappresentato e difeso  per  mandato  a
 margine   del   presente   atto   dall'avv.  Giuseppe  Petrocelli  ed
 elettivamente domiciliato in Roma, via  degli  Scipioni,  288,  nello
 studio   dell'avv.   Gianpaolo  Zanchini  contro  la  Presidenza  del
 Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore per  la
 risoluzione  del conflitto di attribuzioni sorto a seguito della nota
 del soprintendente per i beni artistici e storici di Genova  n.  4708
 del  3  novembre  1992,  pervenuta  lo stesso giorno, con la quale e'
 stato ingiunto all'assessore  ai  beni  culturali  della  Liguria  di
 sospendere  immediatamente  il restauro del piviale di proprieta' del
 monastero dei SS. Giacomo e Filippo in deposito presso il museo di S.
 Maria  di  Castello  in  Genova,  inviato   presso   un   laboratorio
 specializzato.
    I  fatti  che hanno originato il presente ricorso appaiono di rara
 linearita',   e   possono    essere    sintetizzati    come    segue:
 l'amministrazione  regionale  della  Liguria  ha  disposto, con onere
 finanziario totalmente a  suo  carico,  il  restauro  di  un  piviale
 genovese  della meta' del secolo XVIII facente parte della collezione
 tessile del museo di S. Maria di Castello in Genova.
    In data 3 novembre 1992, e' pervenuta all'assessorato regionale ai
 beni culturali l'ingiunzione di cui in epigrafe, mediante la quale il
 soprintendente per i beni artistici e storici di Genova rendeva  noto
 che il restauro avrebbe dovuto esser immediatamente sospeso, mancando
 la previa autorizzazione del proprio ufficio.
    Poiche'   l'atto   della   soprintendenza   sopra   citato   viola
 pesantemente la sfera  di  competenza  costituzionalmente  attribuita
 alle  regioni  dagli artt. 117 e 118 della Costituzione in materia di
 "musei e biblioteche di enti locali", la regione Liguria  propone  il
 presente ricorso per conflitto di attribuzioni fondato sulle seguenti
 ragioni di
                             D I R I T T O
    Violazione  degli  artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione
 all'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 ed all'art. 47 del d.P.R.
 27 luglio 1977, n. 616.
    Nella  progressiva  evoluzione  della  normativa   di   attuazione
 dell'art.  117  della  Costituzione per cio' che attiene alla materia
 "musei e biblioteche di enti locali", va notato come gia' la legge 10
 febbraio 1953, n. 62 (c.d. legge Scelba), nel regolare le  condizioni
 per  l'esercizio  della potesta' legislativa nelle materie attribuite
 alla  regione  dall'art.  117  della  Costituzione,   rinviava   tale
 esercizio  (con  precetto poi abrogato dall'ultimo comma dell'art. 17
 della legge 16 maggio 1970, n. 281) alla preventiva emanazione  delle
 leggi della Repubblica contenenti, per le singole materie, i principi
 fondamentali   cui  deve  attenersi  la  legislazione  regionale,  ma
 significativamente esentava dal rinvio,  con  conseguente,  immediata
 legittimazione  regionale  all'esercizio  della  potesta'  normativa,
 limitate materie,  tra  cui  proprio  quella  relativa  ai  "musei  e
 biblioteche di enti locali".
    Questa   attribuzione,   devoluta   immediatamente   all'esercizio
 regionale, veniva ribadita dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.
    Tale decreto, nel titolo II (art. 7 e segg.), ha  trasferito  alle
 regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici
 dello  Stato,  concernenti  musei  e  biblioteche di enti locali o di
 interesse  locale,  sia   per   cio'   che   attiene   l'istituzione,
 l'ordinamento  e  il  funzionamento  di  quelle strutture, sia per la
 manutenzione, l'integrita', la sicurezza e la fruizione  delle  rela-
 tive raccolte.
    Sono previste inoltre attribuzioni regionali circa la spesa per la
 funzionalita'  e il miglioramento delle strutture stesse, nonche' per
 il coordinamento delle relative attivita'.
    Tale ampia sfera di  attribuzione  e  l'ampia  dimensione  che  il
 d.P.R. n. 3/1972 ha conferito all'espressione "musei e biblioteche di
 enti  locali"  di  cui  l'art.  117  della Costituzione (attribuzione
 relativa non soltanto ai musei e alle biblioteche dei  comuni,  delle
 province  e  delle  regioni,  ma  anche a quelli di enti pubblici non
 territoriali e privati) gia' consentiva di individuare nella  regione
 il  soggetto  titolare  della potesta' normativa e delle attribuzioni
 amministrative concernenti la gestione e il  finanziamento  dei  beni
 facenti parte di raccolte di musei di interesse locale.
    In  particolare,  gia'  sulla  base  dell'art.  7 del d.P.R. n. 3,
 poteva (e doveva) considerarsi indubbiamente trasferita alle  regioni
 l'autorizzazione   al  restauro  ed  alla  rimozione  delle  cose  di
 interesse artistico e storico ex art. 11 della legge 1½ giugno  1939,
 n.  1089, purche' ricomprese in raccolte museali di interesse locale,
 giacche' il restauro (e le operazioni ad esso funzionali)  altro  non
 e'  che  uno  dei  modi  di  provvedere  alla  manutenzione  ed  alla
 integrita' di quei beni. A riconferma di cio', l'art. 14  del  citato
 d.P.R.  n.  3  prevede  che  le regioni possano avvalersi dei servizi
 tecnici dello Stato per l'esercizio  delle  funzioni  trasferite  con
 l'art.  7  (funzioni  tra  le  quali  figura,  inequivocabilmente, il
 restauro) e che lo Stato sara' rimborsato delle spese  sostenute  per
 conto  della  regione:  il  che  significa che la regione puo' e deve
 svolgere  direttamente   l'attivita'   di   restauro   e   che   solo
 sussidiariamente le e' consentito di avvalersi dei servizi statali.
    Correlativamente, nell'allegato al d.P.R. n. 3 contenente l'elenco
 dei capitoli di bilancio statale da sopprimere o da ridurre a seguito
 del  trasferimento  alle  regioni  delle relative funzioni, figura il
 capitolo 2573 avente ad oggetto "Interventi  per  il  restauro  e  la
 conservazione  di  opere  di  antichita'  ed  arte  di proprieta' non
 statale. Concorso nella sepsa per il restauro di antichita'  ed  arte
 di  proprieta'  privata  e  per  la  conservazione di raccolte aventi
 riferimento con la storia politica, letteraria, artistica e culturale
 in genere". Il che dimostra, senza dubbio, che per  le  opere  d'arte
 non  statali  lo  Stato conserva dei finanziamenti (ridotti) solo per
 anticipare le spese di restauro eseguite per conto della regione,  di
 cui si e' detto sopra.
    Intervenuto  in  seguito il d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, si nota
 come l'art. 47 citato del d.P.R. n. 616/1977 ha ribadito il carattere
 onnicomprensivo  del  trasferimento  di  funzioni  operato  in  detta
 materia,  chiarendo  che  le  funzioni  amministrative  devolute alle
 regioni comprendono tutti i servizi e le  attivita'  riguardanti,  in
 particolare,  la conservazione dei beni di musei di interesse locale;
 e poiche' - com'e' noto - il d.P.R.  n.  616  non  ha  sostituito  la
 precedente  disciplina,  ma  l'ha  soltanto  integrata  e  resa  piu'
 organica, e' ovvio che anche a seguito della sua emanazione, deve pur
 sempre considerarsi di pertinenza regionale il rilascio della  citata
 autorizzazione di cui all'art. 11 della legge n. 1089, purche' i beni
 interessati si configurino di "interesse locale".
    Se   e'   vero   quanto   sin  qui  esposto,  l'ampio  e  completo
 trasferimento di funzioni alle  regioni,  ed  in  particolare,  della
 funzione  di  manutenzione degli oggetti facenti parte delle raccolte
 dei musei  d'interesse  locale,  esplicitamente  porta  ad  escludere
 l'esercizio  di  ogni  ingerenza  da  parte  statale sia sul versante
 normativo,  sia  -  per  cio'  che  qui  interessa  -  sul   versante
 amministrativo.
    L'assunto   pare   pienamente  condiviso  da  codesta  Corte,  sia
 allorquando osserva che la materia de qua ha avuto nella Costituzione
 (art. 117) e nella legislazione successiva una "diretta ed  esclusiva
 rilevanza   regionale"   (sent.   8-28  luglio  1988,  n.  921),  sia
 allorquando enuncia chiaramente che  i  soli  poteri  residuati  allo
 Stato   dopo   il   trasferimento   alle   regioni   delle   funzioni
 amministrative  nella  materia  de  qua  "sono  poteri   strettamente
 strumentali  all'esercizio  delle  competenze  riservate  allo stesso
 Stato a tutela del patrimonio artistico, storico e  bibliografico  di
 interesse nazionale" (sent. 23 maggio-12 giugno 1991, n. 278).
    Ne', d'altronde, - in presenza della inequivoca formulazione delle
 leggi  di  trasferimento  di  funzioni  sopra  citate - avrebbe senso
 alcuno concepire il restauro (e le  operazioni  ad  esso  strumentali
 come,  nel  caso  di  specie,  la  rimozione del bene e l'invio ad un
 laboratorio specializzato) di beni raccolti in musei di interesse lo-
 cale come un'attivita' "scissa" tra Stato e regioni, tenuto conto del
 fatto che la legge 22 luglio 1975, n. 382, con il quale il Governo e'
 stato delegato a completare il trasferimento di funzioni gia' operato
 con i  decreti  delegati  nn.  1-11  del  1972,  ha  imposto  che  il
 trasferimento stesso avvenisse "per settori organici", in modo che il
 trasferimento  risultasse "completo" e "finalizzato ad assicurare una
 disciplina  ed  una  gestione   sistematica   e   programmata   delle
 attribuzioni   costituzionalmente   spettanti  alle  regioni  per  il
 territorio ed il corpo sociale" (art. 1).
    Se e' vero quanto fin qui esposto, la diffida della soprintendenza
 impugnata  in  questa  sede,   manifestando   inequivocabilmente   la
 intenzione    di   esercitare   il   preventivo   controllo   statale
 sull'attivita' di restauro di un bene facente parte di  una  raccolta
 museale   d'interesse  locale,  realizza  una  illegittima  invasione
 statale della sfera di attribuzioni  costituzionalmente  riconosciute
 dagli  artt.  117  e  118  della  Costituzione nella materia "musei e
 biblioteche di enti locali".
    Infatti, appare ovvio che l'attivita' di "restauro" nonche',  come
 s'e'  detto,  la rimozione e l'invio ad un laboratorio specializzato,
 altro non e' che uno dei  modi  attraverso  i  quali  si  esplica  la
 "manutenzione" e si provvede alla "integrita'" delle cose raccolte in
 un  museo  di interesse locale, secondo l'inequivoca formulazione dei
 cit. art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3,  nonche'  dell'art.  47
 del d.P.R. n. 616/1977, e che tali attivita' non necessitano di alcun
 preventivo atto autorizzativo da parte dello Stato.